domenica, 26 marzo 2023
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GIURISPRUDENZA

RACCOLTA MASSIME SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI CACCIA (fonte: LAC)

1) La cattura di uccelli con le mani non è uccellagione e non è quindi punibile con la sanzione di cui all'articolo 30, lettera e), della Legge 157/1992, ma è caccia con mezzi vietati sanzionata dall'articolo 30, lettera h), della stessa legge. Inoltre non costituisce maltrattamento la semplice detenzione di animali, a prescindere dal luogo, modalità, durata e scopi di essa. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 139 o 3807 del 13 novembre 2000, registro generale n. 3639/2000. depositata in cancelleria il 10 gennaio 2001, imputato Moreschi.* 2) L'uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti dalla legge non è sanzionato dall'articolo 30 comma 1 lettera h) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che riguarda l'uso di richiami vietati, né può considerarsi come caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3089 del 6 ottobre 2000, registro generale n. 18938/2000, depositata in cancelleria il 22 novembre 2000, imputato Cipolla. *3) Costituisce esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, anche se il fucile è scarico ed aperto. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 32016 o 14824/00 del 19 giugno 2000, registro generale 14660/97, depositata in cancelleria il 15 novembre 2000, imputato Longoni.* 4) Tenere uccelli in gabbie coperte da un telo che impedisce il filtrare della luce costituisce detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e quindi maltrattamento. Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, sentenza n. 831 o 10136 del 24 agosto 2000, registro generale n. 27497/00, depositata in cancelleria il 25 settembre 2000, imputato Castagna.*

5) L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1670 o 7756 del 28 aprile 2000, registro generale n. 37457.99, depositata in cancelleria il 4 luglio 2000, imputato Medaglia.* 6) La distinzione fra uccellagione e cattura di uccelli con mezzi vietati o nei cui confronti la caccia non è consentita risiede nell'impiego di un qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o soppressione di essi che risulti “di massa” o non selettivo ovvero che possa portare localmente all'estinzione di una specie. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1553 o 6966 del 17 aprile 2000, registro generale n. 16620/99, depositata in cancelleria il 14 giugno 2000, imputato Bettoni*.

7) È vietato introdurre in un Parco nazionale un fucile, anche se scarico e a bordo di un'autovettura, ed anche se a introdurlo è una guardia giurata venatoria, in quanto la vigilanza sui Parchi nazionali è affidata esclusivamente al Corpo forestale dello Stato. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 386 o 5977 del 13 marzo 2000, registro generale 51570/99, depositata in cancelleria il 22 maggio 2000, imputato D'Addario.*

8) Devesi ritenere aperto al pubblico, ai fini del divieto di portare un fucile da caccia, non solo un luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone, ma anche quello nel quale possono accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti. Corte di Cassazione, sentenza n. 247 o 3187 del 10 febbraio 2000, registro generale n. 45736/1999, depositata in Cancelleria il 15 marzo 2000, imputato Russo.*

9) L'introduzione di un fucile da caccia, ancorché scarico ed in custodia, all'interno di un'area protetta quale una Riserva naturale, diversamente che nei centri abitati e nelle altre zone indicate dalla lettera g) dell'articolo 21 della Legge 57/1992, è vietata. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 268 o 2919 del 14 febbraio 2000, registro generale n. 46816/99, depositata in cancelleria il 9 marzo 2000, imputato Nocentini.*

10) È vietato trasportare un fucile, ancorché scarico ed in custodia, all'interno di un'area protetta, quale è una Riserva naturale statale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 30 o 3549 del 22 ottobre 1999, registro generale n. 11450/99, depositata in cancelleria il 5 gennaio 2000, imputato Bianchi. *

11) Costituisce esercizio di caccia mettere in funzione un registratore contenente richiami vietati, costituendo esso atto diretto all'abbattimento della fauna. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 14242 dell'8 novembre 1999, registro generale n. 40607, depositata in cancelleria il 16 dicembre 1999, imputato Lorusso.*

12) Il divieto di usare nella caccia fucili con caricatore contenente più di due cartucce vale per i fucili ad anima liscia e non per quelli ad anima rigata. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3316 del 26 ottobre 1999, registro generale n. 20386/99, depositata in cancelleria il 6 dicembre 1999, imputato Vitali.*

13) L'abbattimento, cattura o detenzione di più di cinque fringuelli costituisce reato, mentre di un numero di fringuelli non superiore a cinque costituisce un semplice illecito amministrativo. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2558 o 11771 del 2 luglio 1999, registro generale n. 2124/99, depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999, imputato Parolini.*

14) Il reato di esercizio della caccia in "periodo di divieto generale", previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della Legge 157/1992, è configurabile anche nel caso in cui sia stato abbattuto un animale nel periodo della stagione venatoria ma al di fuori del più limitato arco di tempo nel quale sia consentita la caccia alla specie cui l'animale predetto appartiene. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2499 del 7 luglio 1999, registro generale n.13857/99, depositata in cancelleria il 9 ottobre 1999, imputato Convalle.*

15) Contraddicendo esplicitamente altra sentenza della Cassazione n. 8322 del 23 luglio 1994, afferma che le radio ricetrasmittenti non sono "mezzi di caccia" vietati dalla Legge 157/1992, ma solo mezzi ausiliari, e sebbene siano vietati da legge regionale della Valle d'Aosta, il loro semplice possesso durante la caccia non costituisce violazione di tale legge. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1920 del 19 maggio 1999, registro generale 6644/99, depositata in cancelleria il 24 settembre 1999, imputato Gasperi.*

16) I richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico rientrano nel novero delle cose obiettivamente criminose, soggette a confisca obbligatoria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2584 o 10558 del 2 luglio 1999, registro generale n. 4391/99, depositata in cancelleria l'8 settembre 1999, imputato Conversano.*

17) La carabina è consentita nella caccia solo se fornita di caricatore contenente non più di due cartucce. Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 2075 del 2 giugno 1999, registro generale n. 7826/99, depositata in cancelleria il 26 agosto 1999, imputato Giomi.*

18) La carabina non esiste come arma distinta dal fucile. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito nella caccia anche se con caricatore capace di contenere oltre due cartucce, diversamente da quello con anima liscia. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1897 del 18 maggio 1999, registro generale n. 6333/99, depositata in cancelleria il 29 luglio 1999, imputato Bruzzone. *

19) Costituisce uccellagione, ed è quindi punibile ai sensi dell'articolo 30, lettera e), della Legge 157/1992, qualsiasi sistema di cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo, non solo reti, panie o vischio, ma anche lacci, che abbia potenzialità offensiva più indeterminata e comporti maggiore sofferenza per i volatili rispetto ad altre forme di caccia, a nulla rilevando la destinazione delle prede (vive o morte), né la complessità ed estensione dei mezzi usati (dai sistemi di reti ai semplici lacci). Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2064 o 9607 del 2 giugno 1999, registro generale n. 1869/1999, depositata in cancelleria il 27 luglio 1999, imputato Baire.*

20) Costituisce uccellagione, penalmente sanzionata dall'articolo 30, lettera e), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lettera h) del medesimo articolo 30, l'installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, e non selettivo. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2064/1999 del 2 giugno 1999, registro generale n. 01869/1999, depositata in cancelleria il 27 luglio 1999, imputato Baire.

21) La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, può tuttavia configurarsi come maltrattamento se le gabbie sono di dimensioni così piccole da non consentire neppure l'apertura delle ali. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2151 o 8473 del 9 giugno 1999, registro generale n. 45237/98, depositata in cancelleria il 1° luglio 1999, imputato Tamburini.*

22) L'uso nell'esercizio venatorio, a fine di richiamo, di uccelli imbragati e trattenuti con una fune, ancorché consentito dalla legge sulla caccia, rientra nelle previsioni dell'articolo 727 del codice civile (maltrattamento), modificato posteriormente alla legge stessa, articolo che trova quindi applicazione anche riguardo a comportamenti che la legge sulla caccia considera leciti. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1914 o 8290 del 24 maggio 1999, registro generale n. 42728/99, depositata in cancelleria il 25 giugno 1999, imputato Albertini. *

23) La caccia è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali ed è irrilevante il fatto che sia stata consentita successivamente alla commissione del reato per nuova perimetrazione. I parchi e riserve nazionali e regionali, essendo stati istituiti e delimitati con provvedimenti pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali, non necessitano della tabellazione perimetrale ai fini di essere individuati come aree dove sia vietata l'attività venatoria, e pertanto non può essere riconosciuta la buona fede degli imputati del reato di esercizio venatorio in area protetta in caso di assenza di tabellazione. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 952 o 5457 del 19 marzo 1999, registro generale n. 46750/98, depositata in cancelleria il 29 aprile 1999, imputati Arlati ed altri.*

24) Non costituisce esercizio di caccia con mezzi vietati il solo trasporto e la detenzione di munizione spezzata all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta agli ungulati, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma con quelle cartucce. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2714 o 3656 del 27 novembre 1998, registro generale n. 19321/98, depositata in cancelleria il 1° marzo 1999, imputato Papera.*

25) L'omissione del parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica rende invalido l'atto amministrativo con cui la Regione ha modificato il calendario generale di caccia. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1665 o 3897 del 18 dicembre 1998, registro generale n. 23615/98, depositata in cancelleria il 10 febbraio 1999, imputati Zito ed altri. *

26) Costituisce esercizio di caccia l'ispezione di trappole per la cattura di richiami vivi. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 452 o 3637 del 26 novembre 1998, registro generale n. 18691/98, depositata in cancelleria il 15 gennaio 1999, imputato Giovagnoli. *

27) Il divieto di caccia nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri, vigente all'epoca del fatto, sussiste anche se il proprietario abbia omesso la notifica ai competenti uffici regionali e l'apposizione di cartelli. Corte di Cassazione, Sezione prima civile, sentenza n. 249/99 del 21 settembre 1998, registro generale n. 12583/96, depositata in cancelleria il 12 gennaio 1999, Candusso, Rossi & Ponta contro Giunta Provinciale di Udine.*

28) Tagliole, lacci e trappole costituiscono mezzi di caccia vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3066 o 12910 del 13 ottobre 1998, registro generale n. 15954/98, depositata in cancelleria l'11 dicembre 1998, imputato Rinaldi.*

29) L'utilizzo nella caccia come richiami di uccelli imbracati e legati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone non costituisce maltrattamento, purché non si tiri la cordicella con violenza ma solo quel tanto che basta a far alzare in volo l'animale. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2905 o 12543 del 2 ottobre 1998, registro generale n. 15017/98, depositata in cancelleria il 30 novembre 1998, imputato Nava ed altri.*

30) Andare a caccia in un parco nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata successivamente scorporata dal parco. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 831 o 4756 del 9 marzo 1998, registro generale n. 35468/97, depositata in cancelleria il 22 aprile 1998, imputati Giacometti ed altri.*

31) Cumulabilità di due reati venatori: caccia in periodo di divieto e con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 700 o 4454 del 27 febbraio 1998, registro generale n. 44637/97, depositata in cancelleria il 15 aprile 1998, imputato Perfetto.*

32) Le guardie volontarie delle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente hanno qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1151 del 1° aprile 1998, Registro generale n. 4597/97, imputato Guerini.

33) Il reato di caccia con mezzi vietati non assorbe quello di caccia in periodo di divieto generale, trattandosi di due distinti divieti la trasgressione di uno dei quali non comporta necessariamente la trasgressione dell'altro. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2143 o 10644 del 26 settembre 1997, registro generale n. 5856/97, depositata in cancelleria il 24 novembre 1997, imputato Salvini*.

34) Costituisce esercizio venatorio il vagare e il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa delle medesima, anche nel caso che il fucile sia scarico e aperto, perché il fucile stesso, proprio perché aperto, può essere rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 8890/97 del 16 maggio 1997, R.G.N. 10279/95, depositata in cancelleria il 10 settembre 1997, Morlupi contro Amministrazione provinciale di Perugia. *

35) Il possesso di un richiamo elettromagnetico è reato anche se inattivo al momento del controllo. Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 1187 o 5593 del 20 maggio 1997, registro generale n. 2465/97, depositata in cancelleria l'11 giugno 1997, imputato Taddei.*

36) Le guardie giurate venatorie sono pubblici ufficiali, pur non avendo la qualifica di agenti di P. G. o di P. S. La definizione dell'articolo 134 del TULPS, che negava alle guardie giurate la pubblica funzione, è stata sostituita dall'articolo 357 C.P. come modificato dalle Leggi 26 aprile 1990 n. 86 e 7 febbraio 1992, n. 181; pertanto commette reato chi rifiuti di fornire le proprie generalità a guardia giurata in funzione di vigilanza venatoria. - Corte di Cassazione, Sez. penale, n. 568 o 4898 dell'8 aprile 1997, registro generale n. 4457/97, depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.*

37) La distinzione tra uccellagione e generica cattura di uccelli non risiede nell'uccisione degli uccelli, ma nell'impiego di qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o di soppressione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 336 o 2423 del 20 febbraio 1997, registro generale n. 30258, depositata in cancelleria il 12 marzo 1997, imputato Carlesso*.

38) La cattura di uccelli appena nati e la loro detenzione in regime di cattività integrano gli estremi del reato di maltrattamento di animali, poiché risponde di tale reato anche chi detiene animali in condizioni non compatibili con la loro natura. Il prelievo di uova, nidi e piccoli nati integra un'ipotesi di uccellagione penalmente sanzionata. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1311 o 9574 dell'8 ottobre 1996, registro generale n. 155109/96, depositata in cancelleria l'8 novembre 1996, imputati Feltrin & altro*.

39) La pratica dell'uccellagione, cioè la cattura di volatili a mezzo di reti, costituisce reato indipendentemente dalle finalità per cui è compiuta, sia questa l'abbattimento dell'animale ovvero la sua cattura per il mantenimento in cattività. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 959 o 8698 del 21 giugno 1996, depositata in cancelleria il 26 settembre 1996, imputato Righi*.

40) Contraddicendo in parte una precedente sentenza della Corte, afferma che la legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 501 o 4918 del 10 aprile 1996, registro generale n. 01047/96, depositata in cancelleria il 16 maggio 1996, imputato Giusti*.

41) In materia di divieto di uccellagione, la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall'articolo 30, comma primo, lettera e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non tentativo, poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura di animali, ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 45 o 3090 del 12 gennaio 1996, registro generale n. 33495/95, depositata in cancelleria il 27 marzo 1996, imputato Marconi*.

42) Costituisce uccellagione la cattura di uccelli con “reti da uccellagione” indipendentemente dal fatto che gli uccelli catturati siano abbattuti o mantenuti in vita. Quando invece gli uccelli vengano catturati con reti diverse e di piccole dimensioni, si avrà uccellagione solo se le prede catturate siano poi destinate all'abbattimento, mentre si avrà l'ipotesi punita più lievemente di “cattura di uccelli” nei casi in cui la cattura dei volatili sia diretta alla loro conservazione e utilizzazione in vita. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2111 o 2685 del 21 dicembre 1995, registro generale n. 33032/95, depositata in cancelleria il 26 febbraio 1996, imputato Scalabrin*.

43) Nella pratica illecita dell'uccellagione rientra qualsiasi sistema di cattura di gruppo o di massa di volatili, quale che siano le dimensioni dello strumento - nel caso di specie della rete - utilizzato, e tale pratica è in ogni caso vietata, essendo proibito qualsiasi sistema che consenta di catturare un numero indiscriminato e non selettivo di volatili, compresi anche eventualmente volatili tutelati. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1713 o 2630 del 18 dicembre 1995, registro generale n. 30098/95, depositata in cancelleria il 14 febbraio 1996, imputato Palandri*.

44) Maltrattamento di uccelli in gabbiette: Dopo l'entrata in vigore della Legge 473/1993, l'uso di richiami vivi, già ampiamente permesso, è ora consentito solo nelle ipotesi residuali, da valutare in concreto, di compatibilità con la natura dell'animale - Corte di Cassazione, sentenza n. 835 o 6903 del 27 aprile 1995.*

45) La carabina ed ogni arma da sparo con caricatore predisposto per contenere più di due cartucce sono vietate per la caccia - Corte di Cassazione, Sez. penale, sentenza n. 2143 del 6-6-1995, registro generale n. 3037/95, depositata in cancelleria il 19 luglio 1995, imputato Mori.*

46) Trovarsi in attitudine di caccia con fucile, cartucce e cane costituisce esercizio venatorio ed il sequestro del fucile e delle cartucce, trovandosi in periodo non di caccia, è legittimo. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 2555 del 30-9-1994, registro generale n. 19776/94, depositata in cancelleria il 25 ottobre 1994, imputato Cammaroto.*

47) Consistendo la caccia non solo nell'abbattimento della selvaggina, ma anche nella ricerca e attesa degli animali o nel provocare la loro uscita allo scoperto, sono mezzi di caccia non solo le armi, ma anche i mezzi per ricercarli, braccarli e stanarli, quali anche gli apparecchi radio ricetrasmittenti, che sono quindi vietati dalla legge 157/1992 - Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1614 o 8322 del 17 giugno 1994, registro generale n. 11993/94, depositata in cancelleria il 23 luglio 1994, imputato Scilironi*.

48) Nel caso in cui sia stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di esercizio dell'uccellagione, tale specifico fatto-reato esaurisce del tutto la condotta criminosa posta in essere, sicché detta uccellagione, vietata e punita in qualunque periodo dell'anno, non può essere punita due volte per il solo fatto di essere stata esercitata in un periodo di silenzio venatorio. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 464 o 3971 del 18 febbraio 1994, registro generale n. 32168/93, depositata in cancelleria il 5 aprile 1994, imputato Castellani*.

49) Costituiscono maltrattamento di animali non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 691 del 14 marzo 1990.

50) Costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti. Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989, registro generale n. 920/88, depositata in cancelleria il 4 aprile 1990, presidente Vercellone. *

51) Il bracconaggio è furto aggravato - Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 1481 o 1788 del 25 novembre 1982, registro generale n. 3911/82, depositata in cancelleria il 1° marzo 1983, imputati Amerini ed altri.*

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1) La cattura di uccelli con le mani non è uccellagione e non è quindi punibile con la sanzione di cui all'articolo 30, lettera e), della Legge 157/1992, ma è caccia con mezzi vietati sanzionata dall'articolo 30, lettera h), della stessa legge. Inoltre non costituisce maltrattamento la semplice detenzione di animali, a prescindere dal luogo, modalità, durata e scopi di essa. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 139 o 3807 del 13 novembre 2000, registro generale n. 3639/2000. depositata in cancelleria il 10 gennaio 2001, imputato Moreschi.*

2) L'uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti dalla legge non è sanzionato dall'articolo 30 comma 1 lettera h) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che riguarda l'uso di richiami vietati, né può considerarsi come caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 3089 del 6 ottobre 2000, registro generale n. 18938/2000, depositata in cancelleria il 22 novembre 2000, imputato Cipolla. *

3) Costituisce esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, anche se il fucile è scarico ed aperto. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 32016 o 14824/00 del 19 giugno 2000, registro generale 14660/97, depositata in cancelleria il 15 novembre 2000, imputato Longoni.*

4) Tenere uccelli in gabbie coperte da un telo che impedisce il filtrare della luce costituisce detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e quindi maltrattamento. Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, sentenza n. 831 o 10136 del 24 agosto 2000, registro generale n. 27497/00, depositata in cancelleria il 25 settembre 2000, imputato Castagna.*

5) L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1670 o 7756 del 28 aprile 2000, registro generale n. 37457.99, depositata in cancelleria il 4 luglio 2000, imputato Medaglia.*

6) La distinzione fra uccellagione e cattura di uccelli con mezzi vietati o nei cui confronti la caccia non è consentita risiede nell'impiego di un qualsiasi impianto, mezzo e metodo di cattura o soppressione di essi che risulti “di massa” o non selettivo ovvero che possa portare localmente all'estinzione di una specie. - Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 1553 o 6966 del 17 aprile 2000, registro generale n. 16620/99, depositata in cancelleria il 14 giugno 2000, imputato Bettoni*.

7) È vietato introdurre in un Parco nazionale un fucile, anche se scarico e a bordo di un'autovettura, ed anche se a introdurlo è una guardia giurata venatoria, in quanto la vigilanza sui Parchi nazionali è affidata esclusivamente al Corpo forestale dello Stato. Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 386 o 5977 del 13 marzo 2000, registro generale 51570/99, depositata in cancelleria il 22 maggio 2000, imputato D'Addario.*

8) Devesi ritenere aperto al pubblico, ai fini del divieto di portare un fucile da caccia, non solo un luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone, ma anche quello nel quale possono accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti. Corte di Cassazione, sentenza n. 247 o 3187 del 10 febbraio 2000, registro generale n. 45736/1999, depositata in Cancelleria il 15 marzo 2000, imputato Russo.*

 

LA SENTENZA DEL TAR CHE DA' ragione alla Regione Liguria e alla Asssociazioni venatorie contro la chiusura anticipata della caccia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2016, proposto da:
Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Baroli e
Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale
in Genova, via Fieschi 15;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in
Genova, v.le B. Partigiane, 2;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- Federcaccia della Regione Liguria; A.N.U.U. - Associazione dei
migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - Sede
Regionale della Liguria; Associazione Nazionale Libera Caccia -
A.N.L.C. - Sede Regionale della Liguria; Arcicaccia Liguria e Unione
Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, tutte rappresentate e difese
dagli avv.ti Andrea Mozzati e Pietro Balletti, con domicilio eletto presso
il loro studio in Genova, via Corsica, 2/11;
- Federazione Italiana della Caccia, Arcicaccia, Anuu - Associazione dei
migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale e
Enalcaccia, rappresentate e difese dagli avv. Alberto Maria Bruni e
Matteo Anastasio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea
Mozzati in Genova, via Corsica, 2/11;
per l'annullamento
della delibera del consiglio dei ministri in data 15 gennaio 2016, con la
quale è stato modificato il calendario venatorio ligure per la stagione
2015-2016 adottato con deliberazione del consiglio regionale n. 13 del
25 marzo 2015, nella parte in cui si è disposta la chiusura anticipata della
caccia al 20 gennaio 2016 per la specie tordo bottaccio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 il dott.
Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale
di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato
che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con
decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Rilevato che, con ricorso notificato in data 22.1.2016, la Regione Liguria
ha impugnato la deliberazione del Consiglio dei ministri 15.1.2016,
adottata nell’esercizio del potere sostitutivo ex artt. 120 comma 2 Cost.
e 8 comma 4 della legge 5.6.2003, n. 131, con cui è stato modificato il
calendario venatorio ligure per la stagione 2015-2016 (adottato con
deliberazione C.R. n. 13 del 25.3.2015), disponendo la chiusura
anticipata della caccia alla specie tordo bottaccio al 20.1.2016, anziché al
31.1.2016;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge 5.6.2003, n. 131,
“nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia
procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo
120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati
alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane,
che possono chiederne il riesame”;
Rilevato che il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del
punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007,
COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la
Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere
preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE, e di
evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Rilevato pertanto come la mera pendenza del caso EU-Pilot
6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato
rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere
del potere sostitutivo del Governo ex art. 120 comma 2 Cost.;
Rilevato altresì che, stante la ricordata natura preventiva del dialogo
EU-Pilot rispetto alla formale apertura di un procedimento di
infrazione, non sussiste neppure il requisito della “assoluta urgenza”,
impropriamente richiamato dal provvedimento impugnato per
giustificare l’omessa convocazione del presidente della giunta regionale
alla riunione del Consiglio dei ministri del 15.1.2016, secondo l’ordinaria
procedura di cui all’art. 8 comma 1 della legge n. 1341/2003;
Rilevato altresì – nel merito – come la guida della Commissione europea
alla disciplina della caccia nell'ambito dell'applicazione della direttiva
2009/147 ICE (paragrafo 2.7.10) consenta espressamente alle regioni
degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate
rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie (doc. 8 delle
produzioni di parte regionale), quando queste regioni siano in possesso
di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della
migrazione pre-nuziale, e che, nel caso di specie, il dato assunto dalla
Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria (cfr., sul
punto, la sentenza T.A.R. Liguria, II, 2.12.2015, n. 974);
Rilevato che le spese di giudizio debbono seguire come di regola la
soccombenza, e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in
favore della Regione Liguria, delle spese di giudizio, che liquida in
complessivi € 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio
2016 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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